Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per il cinema, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche articolate in conformità a quanto disposto dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.